Comitato Notarile della Regione Campania

Lo statuto

COMITATO NOTARILE DELLA REGIONE CAMPANIA
(Costituito il 1° Giugno 1983)
STATUTO

Articolo 1
E’ costituito fra i Collegi Notarili aventi sede in Avellino, Benevento, Napoli, Salerno e
5. Maria Capua Vetere il “COMITATO NOTARILE DELLA REGIONE CAMPANIA”

Articolo 2
Il Comitato ha sede in Napoli presso il locale Consiglio Notarile alla Via Chiaia n.142.

Articolo 3
Il Comitato ha lo scopo di:

– rappresentare la categoria dei notai della Campania nei confronti degli organi della Regione Campania, degli altri Enti Territoriali della Campania, degli Enti Pubblici e privati che hanno sede ed operano in Campania ed, in particolare, delle Banche ed Istituti di Credito che svolgono la loro attività nell’ambito della regione, coordinando sempre la propria azione con i Consigli Notarili Distrettuali della regione o con quello specificamente interessato al singolo problema;

– dare pareri agli organi regionali e locali in ordine a provvedimenti da emanarsi su qualunque argomento che interessi direttamente o indirettamente l’attività del notaio;

– trattare problemi specifici dei notai campani, trasmettendo conclusioni ed istanze al Consiglio Nazionale del notariato e ad ogni altra autorità competente;

– coordinare le iniziative dei singoli Consigli notarili in tutte le materie che rivestono interesse generale e locale;

– costituire un centro studi aperto anche a contributi esterni;

– esprimere pareri su questioni sottoposte al suo esame dai Consigli Distrettuali della Regione e da qualsiasi altro organo di categoria;

– operare affinché la Scuola Notarile Regionale costituisca un polo di aggregazione culturale fra i notai della regione e un centro di specializzazione post-universitaria per i giovani che intendono dedicarsi al notariato;

– collegarsi con le Università della Regione e con altri comitati notarili regionali sia al fine di scambi culturali sia al fine di promuovere o gestire iniziative comuni;

– promuovere nelle opportune forme l’aggiornamento professionale dei notai della Regione, attraverso qualunque tipo di iniziativa culturale, anche organizzando giornate di studio, convegni, conferenze, tavole rotonde, seminari e dibattiti;

– curare pubblicazioni che consentano di far pervenire tempestivamente a tutti i notai della regione il materiale professionale e/o di studio interessante l’attività notarile; promuovere studi storici sul notariato campano;

– indicare ai Consiglieri Nazionali e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa i notai che, per particolari-attitudini, appaiono più idonei a far parte delle Commissioni nominate dagli Organi di Categoria;

– rappresentare, tramite delegati, il notariato campano in altre organizzazioni del tipo interprofessionale operanti nella Regione;

– costituire un osservatorio regionale per la deontologia;

– promuovere ogni iniziativa per la tutela degli interessi dei notai della Regione.

Articolo 4
Il Comitato Regionale è costituito:
a) dai presidenti pro-tempore dei Consigli notarili distrettuali della Campania;
b) dai componenti pro-tempore del Consiglio Nazionale del Notariato e del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato delle Zone Campania e Salerno Basilicata;
c) da uno o più membri per ognuno dei cinque Distretti della regione, nominati dai rispettivi Collegi in ragione di uno per ogni cinquanta o frazione di cinquanta posti di notaio assegnati al Distretto.
I membri di cui ai commi a) e b), durano in carica per tutta la durata del rispettivo mandato, mentre gli altri durano in carica tre anni e precisamente a far tempo dal I giugno e fino al 31 maggio del terzo anno di mandato e possono essere rieletti.
Il Collegio di ciascun distretto a scrutinio segreto, entro il 31 maggio precedente alla scadenza triennale delle cariche, provvederà alla nomina dei nuovi membri elettivi di cui al punto c).
Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia stato scelto fra i membri di cui ai punti a) e b) di cui innanzi, e venisse a scadere prima della scadenza del triennio di nomina dalla carica ricoperta presso il singolo Consiglio Distrettuale o gli Organi Centrali di Categoria, resterà in carica quale PRESIDENTE fino alla scadenza del Triennio (1°giugno/31 maggio) senza diritto di voto ma con poteri di rappresentanza e coordinamento; il diritto di voto spetterà al membro di diritto che gli sia subentrato nella carica precedentemente ricoperta.
Chi surroga un membro del Comitato dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
I notai della Regione, anche in pensione, possono essere invitati alle riunioni del Comitato.

Articolo 5
Il Comitato, a scrutinio segreto, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere i quali durano in carica tre anni. Per la nomina del Presidente si attuerà una turnazione tra i diversi Distretti (nell’ordine Benevento Salerno – Avellino – Napoli – 5. Maria Capua Vetere).
Il Segretario invece dovrà essere scelto preferibilmente tra i membri eletti dal Collegio Notarile di Napoli
Il Vice Presidente è eleggibile per non più di due volte consecutivamente.
Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, ha la rappresentanza del Comitato.
Nessun compenso spetterà ai membri del Comitato per l’attività da essi svolta. In casi eccezionali il Comitato può deliberare solo un rimborso spese.

Articolo 6
Le deliberazioni del Comitato devono essere assunte in riunione.
Non è ammesso il conferimento di deleghe.
Le riunioni del Comitato vengono convocate dal Presidente, almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un membro di diritto o tre membri elettivi, indicandone i motivi.
Il Comitato si riunisce nella località indicata di volta in volta nell’avviso di convocazione assicurando – per quanto possibile – la rotazione tra i diversi Distretti.
L’avviso dovrà inviarsi, via fax o con altro mezzo deliberato dal Comitato, almeno dieci giorni prima, salvo ipotesi di comprovata urgenza, nel qual caso il termine è ridotto a tre giorni con l’indicazione dell’ordine del giorno. 
Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri del Comitato.
Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la elezione delle cariche del Comitato, a scrutinio segreto salvo il caso di acclamazione all’unanimità, sarà
necessario il voto favorevole della maggioranza del Comitato stesso.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche del presente statuto, è necessario il voto favorevole dei due terzi dei membri.

Articolo 7
Alle spese di funzionamento del Comitato provvedono i Consigli della Regione con contribuzioni proporzionate al numero dei posti di notai rispettivamente assegnati.
La misura del contributo pro capite viene stabilita annualmente dal Comitato e comunicato ai Consigli Notarili entro il 30 settembre di ciascun anno.
Il tesoriere annualmente redigerà il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Comitato rispettivamente entro il trentuno ottobre ed il trenta aprile di ciascun anno.